Normative
01/12/1008
CIRCOLARE 36/E SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE FISCALE .......
circ36e_310507.pdf
14/11/2008
RISPARMIO ENERGETICO INCENTIVI FISCALI link ANIT
http://www.anit.it/incentivi.asp14/11/2008
Guida Risparmio energetico agevolazioni fiscali 2008
GUIDA Risp_Energ.pdf
14/11/2008
Guida Ristrutturazioni agevolazioni fiscali 2008
GUIDA N3_08.pdf
30/01/2009
28-1-2009 n. 14/L GAZZETTA UFFICIALE - n. 22 detrazione 55%
Gazzetta ufficiale art.29...
22/06/2009
DPR 59 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico i
1DPRattuazioneDLgs19210-0...
10/07/2009
LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Linee Guida Certificazion...
30/07/2009
DETRAZIONI 55% GUIDA PAGAMENTI ESTRATTO
Guida pagamenti estratto...
14/02/2011
Direttiva 2010/31/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici.
Direttiva 201031CE.pdf
311/06 risparmio energetico
La certificazione energetica degli edifici D.lgs. 192/2005 e 311/2006
FINALITÀ
Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici disciplinandone la metodologia per il calcolo ed i criteri generali per la certificazione energetica.
DEFINIZIONE
L’edificio di nuova costruzione è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La prestazione energetica è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad uso standard dell’edificio. L’attestato di certificazione energetica dell’edificio è il documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio.
AMBITO DI INTERVENTO
Il decreto si applica alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione oltre che alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti e nuovi è prevista un’applicazione graduale:
un’applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2
un’applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio
nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente.CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli restaurati (come sopra) devono essere dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un at-testato di certificazione energetica con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o del locatore:
a decorrere dal 1 luglio 2007:
- edifici di superficie utile superiore a 1000 m2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
a decorrere dal 1 luglio 2008:
- edifici di superficie utile fino a 1000 m2 , nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
a decorrere dal 1 luglio 2009:
- singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. A decorrere dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici. L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio in modo da consentire la prestazione energetica.
ACCERTAMENTI
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, alla relazione tecnica nonché all’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
NORME TRANSITORIE
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica asseverata dal direttore dei lavori.
CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristruttura-zione di quelli esistenti, il calcolo della prestazione energetica potrà avvenire:
Calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite in relazione alla tipologia di edificio ed alla zona climatica (allegato C punto 1 del Decreto). In aggiunta calcolo e verifica del valore della trasmittanza termica U delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti che dovrà essere inferiore a 0,8 W/m2k nel caso di pareti divisorie verticali ed orizzontali. Tale limite deve essere rispettato per tutte le categorie di edifici ad eccezione della E.8 situati in zona climatica C-D-E-F, ed è esteso anche alle strutture opache verticali ed orizzontali che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.Calcolo e verifica del valori limite di trasmittanza termica U delle strutture orizzontali e verticali,
in alternativa al calcolo dell’Epi, nel rispetto dei limiti imposti sui singoli componenti dell’involucro edilizio;- Divisori orizzontali e verticali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno (allegato C tabella 2 e 3 del Decreto);
- Divisori interni orizzontali e verticali tra unità immobiliari e edifici confinanti, per tutte le categorie ad eccezione della E8 e situati in zona climatica C-D-E-F, siano inferiori a 0,8 W/m2k.
L'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici non può limitarsi alle imposizioni normative, ma necessita di un coinvolgimento maggiore del mercato dei costruttori. Senza dimenticare le vere sfide:
- la riqualificazione dell’esistente nuovo approccio alla progettazione;
- la maggiore sinergia tra progetto e realizzazione.
Qual è l’approccio con il quale si sviluppa un progetto oggi?
Prima fase il progetto per la concessione edilizia che non è mai quello esecutivo.
Successivamente alla concessione edilizia si apre il cantiere e il progetto vero e proprio viene redatto/creato in corso d’opera.
Questo modo di operare non è più ammissibile poiché la 311 ricorda ai progettisti che bisogna concepire l’architettura tenendo conto degli obiettivi energetici pena le sotto riportate sanzioni:
| Soggetto | Tipologia di violazione | Sezione |
|---|---|---|
| Professionista qualificato | Mancato rispetto delle modalità stabilite per la compilazione della relazione tecnica 192 | 30% parcella |
| Professionista qualificato | Mancato rispetto delle modalità stabilite per la compilazione attestato di certificazione o qualificazione energetica | 30% parcella |
| Professionista qualificato | Relazione tecnica non veritiera | 70% parcella+segnalazione ordine o collegio |
| Professionista qualificato | Attestato certificazione o qualificazione energetica non veritiera | Professionista qualificato |
| Direttori Lavori | Omesso deposito dell’ asseverazione della conformità delle opere o dell’attestato di qualificazione energetica | 50% parcella+segnalazione ordine o collegio |
| Direttori Lavori | Asseverazione falsa delle opere o dell’attestato di qualificazione energetica | 5.000 euro |
| Proprietario o conduttore, l’amministratore | Violazione delle norme esercizio impianti | 500-3.000 euro |
| Manutentore | Violazione delle norme di controllo e di manutenzione impianti | 1.000-6.000 euro+segnalazione CClA |
| Costruttore | Omissione dell’attestato di certificazione nell’ atto di compravendita | 5.000-30.000 euro |
| Proprietario | Mancata consegna dell’attestato di certificazione energetica (la nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente) | Contratto nullo |
| Locatore | Mancata consegna dell’attestato di certificazione energetica (la nullità può essere fatta valere solo dal conduttore) | Contratto nullo |
Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica
D.lgs. 19/02/2007 e D.lgs.11/03/2008
Decreto D. lgs. 19/05/2007
Disposizione in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Circolare n°36 del 31/05/2007
"Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dalla legge finanziaria 2007 e 2008"L'agevolazione consiste nella detrazione del 55% per le spese sostenute ENTRO il 2008.
Decreto ministeriale del 11/03/2008 (definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica)
SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE (Art. 1):- Persone fisiche o enti per spese sostenute entro il 31/10/2010 sugli edifici esistenti, su parte degli stessi, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali.
- Soggetti titolari di reddito di impresa per spese sostenute entro il 31/10/2010 sugli edifici esistenti, su parte degli stessi, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali.
Interessa i fabbricati di qualsiasi categoria catastale purché ESISTENTI. Sono definiti edifici esistenti:
- Edificio iscritto al catasto
- Edificio dove è stata richiesta l'iscrizione al catasto
- Edificio per il quale si paga l'ICI
CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI (Art. 2):
- Essere dotati di impianto di riscaldamento;
- Nelle ristrutturazioni nelle quali è previsto un frazionamento é previsto il beneficio per la sola realizzazione di un impianto centralizzato;
- Nel caso di demolizione e ricostruzione si può accedere nel solo caso di FEDELE ricostruzione;
- Restano ESCLUSI gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
INTERVENTI AGEVOLATI (Art. 3):
- Interventi di riqualificazione globale: riduzione del FEP di almeno il 20% rispetto all'allegato C del DL 192 --> non vengono specificate le tipologie di opere da realizzare, l'intervento è definito in funzione del risultato (L'indice di risparmio da conseguire per ottenere la detrazione deve essere riferito all'INTERO EDIFICIO e NON alle singole unità immobiliari).
- Interventi su strutture opache e infissi: a condizione che siano rispettati i valori di trasmittanza U allegati alla finanziaria 2008. Il tecnico deve asseverare dichiarando i valori U originari e i nuovi valori di U inferiori ai valori della tabella (qui sotto riportata).
ADEMPIMENTI:
- ACQUISIRE L'ASSEVERAZIONE DI UN TECNICO
che attesti la rispondenza tra quanto realizzato e quanto previsto dal decreto. - TRASMETTERE TELEMATICAMENTE ALL'ENEA
L'attestato di Certificazione / Qualificazione Energetica - EFFETTUARE I PAGAMENTI CON BONIFICO BANCARIO
con indicata la causale, codice fiscale beneficiario della detrazione e il CF o PI delbeneficiario del bonifico. Su ogni fattura deve essere indicato il costo della manodopera - CONSERVARE ED ESIBIRE
all'amministrazione finanziaria tutta la documentazione inerente le opere.
FINANZIARIA 2008 COPERTURE DETRAIBILI DAL 01/01/2007
CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE (Art. 6):
Consiste in una detrazione dell'imposta lorda (IRPEF o IRES) del 55% ripartita in più anni (da un minimo di 3 a un massimo di 10 - vedi finanziaria 2008).Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare e pertanto sarà suddiviso tra i soggetti detentori.IMPORTO MASSIMO DELLA DETRAZIONE:
- 100.000 europer interventi riduzione fabbisogno Ep del 20% al D.Lgs192;
- 60.000 europer Interventi per riduzione trasmittanza termica;
- 60.000 europer Installazione di pannelli solari;
- 30.000 europer Sostituzione caldaie con nuova ad alta efficienza (caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici).
CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI (Art. 7):
La detrazione del 55% NON è cumulabile con altre agevolazioni concessi per i medesimi interventi, è cumulabile con altri interventi in materia di risparmio energetico.Rispetto al 36% le agevolazioni NON sono cumulabili, per cui si potrà scegliere, per le medesime spese, quale agevolazione utilizzare in relazione alle necessità, rispettandone gli adempimenti.
ALIQUOTA IVA APPLICABILE (Art. 10):
Per gli interventi di riqualificazione energetica, applicando le agevolazioni del 55%, considerando che si tratta di interventi su immobili residenziali di:
|
|
IVA 10% |
Valori limite di trasmittanza termica
Valori applicabili fino al 31/11//2009 per tutte le tipologie di edifici
Tabella 1
Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)| Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orrizontali o inclinate | Finestre comprensive di infissi | |
|---|---|---|---|---|
| coperture | pavimenti (*) | |||
| A | 0,62 | 0,38 | 0,65 | 4,6 |
| B | 0,48 | 0,38 | 0,49 | 3,0 |
| C | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 2,6 |
| D | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 2,4 |
| E | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 2,2 |
| F | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 2,0 |
Tabella 2
Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)| Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orrizontali o inclinate | Finestre comprensive di infissi | |
|---|---|---|---|---|
| coperture | pavimenti (*) | |||
| A | 0,56 | 0,34 | 0,59 | 3,9 |
| B | 0,43 | 0,34 | 0,44 | 2,6 |
| C | 0,36 | 0,34 | 0,38 | 2,1 |
| D | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 2,0 |
| E | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 1,6 |
| F | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 1,4 |
(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno
Categorie di edificio a cui si applica il decreto
E.1 (1)
Edifici residenziali con occupazione continuativa (abitazione civili s rurali, collegi, conventi, caserme)
E.1 (2)
Edifici residenziali con occupazione saltuaria (case per vacanza)
E.1 (3)
Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
E.2
Edifici adibiti ad ufficio ed assimilabili, pubblico o privato
E.3
Edifici adibiti ad ospedale, cliniche o case di cura e assimilabili
E.4
Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (cinema, teatri, musei, biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti)
E.5
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (negozi, supermercati, esposizione)
E.6
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
E.8
Edifici industriali ed artigianali riscaldati per il comfort degli occupanti


